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Articolo aggiuntivo n. 37.0.52 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Potenziamento dell'operatività del Fondo di Venture Capital)

        1. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: ''di soci'' sono aggiunte le seguenti: '', di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da start-up italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k) e k-ter), del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49 per cento del capitale sociale della start-up richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A.''».