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Proposta di modifica n. 3.2 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 16/04/21

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            Â«a-bis) al comma 20, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: ''In ogni caso, indipendentemente dal suddetto calo di fatturato o dei corrispettivi del 33 per cento, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo io febbraio 1996, n. 103, che hanno un reddito netto 2020 fino a 20.000 euro, sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2020 e 2021. Eventuali contributi già versati dagli aventi diritto all'esonero costituiscono un credito nei confronti dell'Ente previdenziale di appartenenza. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra il 1º gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al secondo periodo.''».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».