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Articolo aggiuntivo n. 6.0.174 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6 -bis.

        1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma

        ''9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.''.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».