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Articolo aggiuntivo n. 8.0.12 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trasferimenti di azienda)

        1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-bis e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del Codice Civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

        2. All'articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al capoverso ''5'', dopo le parole: ''previste dal'', sono inserite le seguenti: ''comma 4-bis e dal''.

        3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge».