Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.42 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/04/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, inserire, alla fine, il seguente periodo: «Il contributo spetta alle imprese alberghiere e termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto»;

            b) al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019», inserire le seguenti: «e a alle imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione»;

            c) dopo il comma 5 inserire il seguente:

        Â«5-bis. Per le imprese alberghiere che nel 2019 abbiano sospeso l'attività per lavori di ristrutturazione, l'ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in proporzione all'ammontare degli investimenti effettuati, come segue:

            1) settemila euro per ammontare di investimenti effettuati non superiori a centomila euro;

            2) ventottomila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

            3) settantamila euro per ammontare di investimenti effettuati superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di curo;

            4) per ammontare di investimenti effettuati superiori a 1 milione di euro si applica l'importo massimo di cui al comma 6;

            d) al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150 mila per ciascuna struttura gestita».