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Articolo aggiuntivo n. 3.0.21 (testo 3) al ddl S.2120

testo emendamento del 31/03/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

            1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

        2. Per la durata dello stato di prorogatio, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

        3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

        4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»