presentato il 30/03/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Fabrizio ORTIS (Misto) e altri
testo emendamento del 30/03/21
Al disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:
a) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera i) e` sostituita dalla seguente:
«i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti»;
2) dopo la lettera i) e` aggiunta, in fine, la seguente:
«i) -bis da un numero di elettori non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento della popolazione, con arrotondamento all'unita` superiore, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti»;
b) il comma 2 e` abrogato".
b) Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge".».