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Proposta di modifica n. 1.3 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/03/21

Sostituire l'articolo  con il seguente:

        Â«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

            1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

        "10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»