Proposta di modifica n. 1.3
al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 30/03/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Luigi VITALI (FI) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 30/03/21
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:
"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»