Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 30/03/21

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 71:

        1) al comma 3, le parole: "tre quarti" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi";

            2) al comma 3-bis, le parole: "superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore";

            3) al comma 8, le parole: "sono attribuiti due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "è attribuito il 60 per cento" e prima delle parole: "superiore a 50 centesimi" sono inserite le seguenti: "uguale o";

            4) al comma 10, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.";

            b) all'articolo 72:

        1) al comma 3 le parole "Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo." sono sostituite dalle seguenti: "Il voto espresso solo per la lista è valido anche per il candidato sindaco collegato; i voti espressi solo per il candidato sindaco sono successivamente ripartiti tra le liste collegate in proporzione ai voti ottenuti da queste ultime. Il voto espresso per il candidato sindaco ed una lista a questi non collegata è nullo; il voto espresso per più candidati sindaci o per più liste è nullo.";

            2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età";

            c) all'articolo 73:

        1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore.";

            2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Alla lista o alle liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo o al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. I restanti seggi vengono assegnati alle liste perdenti ai sensi del comma 8.".».

        Conseguentemente:

        a) dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

        1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

        b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».