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Proposta di modifica n. 3.5 al ddl S.2120 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 24/03/21

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        Â«2-bis. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

        b) all'articolo 49:

        1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

            2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

        2-ter. All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

        2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».