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Proposta di modifica n. 3.2 al ddl S.2120 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 24/03/21

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        Â«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

        2-ter. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: "la votazione" sono inserite le seguenti: "sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e".

        2-quater. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis

(Urne per la votazione)

        1. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno ed impedire l'identificazione delle schede stesse.".

        2-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».