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Proposta di modifica n. 3.3 al ddl S.2120 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101)

testo emendamento del 24/03/21

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        Â«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

        2-ter. All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

            b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

        2-quater. All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

           b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».