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Proposta di modifica n. 2.2 al ddl C.2934 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Id. em. 2.20)

testo emendamento del 17/03/21

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.