Articolo aggiuntivo n. 5.02 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga di termini in materia di sostegno ai lavoratori)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 1, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021»;
   b) all'articolo 26:
    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 30 aprile 2021» e dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
    2) al comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
    3) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;
    4) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2».