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Articolo aggiuntivo n. 2-bis.02 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 2-bis.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
  2. Con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della cultura, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1o marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.