Articolo aggiuntivo n. 2-bis.01 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 2-bis.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportiva.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto al periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1o marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.