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Articolo aggiuntivo n. 1.04 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni per l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:
   a) nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, che assicurano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00;
   b) nelle regioni contrassegnate come «zone arancioni», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che assicurino il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00.

  2. Con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute indica, con gli opportuni adeguamenti rispetto al livello di rischio delle singole regioni, le relative misure di carattere regolamentare e adotta le linee guida per l'esercizio in sicurezza delle attività di cui al comma 1, prevedendo le opportune misure di controllo sul rispetto delle misure di distanziamento e igiene.