Articolo aggiuntivo n. 1.02 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:
   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria del settore, delle sale da spettacolo fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;
   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria, di concerti e spettacoli fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;
   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, sentite le principali associazioni di categoria del settore, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.