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Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in favore dei malati cronici o terminali)

  1. Per agevolare la reperibilità e l'utilizzo con finalità terapeutica della cannabis, in favore di pazienti affetti da gravi malattie genetiche, croniche, oncologiche, in fase terminale, ovvero con disabilità pari o superiore al 60 per cento, all'articolo 26 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Salvo quanto stabilito nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito nei commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:
   a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale e terapeutico, di cinque piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; chi, per approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, intenda coltivare un quantitativo superiore di piante presenta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l'indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva. La coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   b) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;
   c) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'aperto, essa deve essere svolta in luogo del quale la persona che ha la responsabilità della coltivazione privata disponga in base a un titolo giuridico valido;
   d) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo in un ambiente chiuso, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:
    1) presenza di prese d'aria per l'aerazione dei locali;
    2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;

   e) il raccolto deve essere detenuto lontano dalla portata di persone minori di età».