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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle zone gialla e bianca in ambito regionale è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, l'attività di palestre e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.