Proposta di modifica n. 1.23 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle zone gialle, arancioni e rosse, ed affini, comunque denominate, in ambito regionale e provinciale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di distanziamento sociale e tutela igienico-sanitaria e delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.