Proposta di modifica n. 1.14 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura entro e non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale prioritaria ai soggetti fragili, alle persone con patologie gravi e i disabili.