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Proposta di modifica n. 1.101 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, attraverso il potenziamento delle vaccinazioni, con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede a siglare un accordo con i medici di medicina generale al fine di garantire la somministrazione a domicilio e negli studi medici dei vaccini anti-Covid, in particolare agli over 80 e ai soggetti fragili che non possono recarsi nei punti vaccinali.
  5-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo di lavoro con le Regioni e le province autonome e le categorie economiche e produttive per definire un protocollo unico per la somministrazione dei vaccini anche nei luoghi di lavoro, nel rispetto di tutte le disposizioni sanitarie.