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Proposta di modifica n. 1.8 al ddl C.2921 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/03/21

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5-ter. L'indennità di cui al comma 5-bis è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 30 aprile 2021.
  5-quater. L'indennità di cui al comma 5-bis può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena.
  5-quinquies. L'indennità di cui al comma 5-bis è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies, stimati in 80 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.