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Proposta di modifica n. 5.2 al ddl S.1893 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 10/03/21

L'articolo  è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

        1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

        2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

        a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

        b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

        c) licenze, aspettative e permessi;

        d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e pe la qualificazione professionale più in generale;

        e) l'alloggiamento del personale;

        f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;

        g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

        h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

        i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;

        j) il trattamento di fine servizio;

        k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

        l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

        m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;

        n) le condizioni igienico-sanitarie;

        o) l'integrazione del personale militare femminile;

        p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

        q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

        r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

        s) la contrattazione di II° livello.

        2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.