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Proposta di modifica n. 19.1 al ddl S.1893 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 10/03/21

Sostituire l'articolo con i seguenti:

        Â«Art. 19.

              (Misurazione della rappresentatività)

        1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, rapportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

        2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 percento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

        3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

Art. 19-bis.

(Rappresentatività transitoria)

        1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

        a) limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;

        b) decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-ter.

(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)

        1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

        2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

        3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-quater.

(Rappresentanza militare)

        1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-quinquies.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

        1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»