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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.2007 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/03/21

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. L'ampiezza della zona economica esclusiva italiana è pari a 200 miglia marine dalla linea di base, laddove possibile. Nei casi in cui il rispetto di tale prescrizione risulti impossibile, il limite della zona economica esclusiva non può essere inferiore alla linea di equidistanza tra la costa italiana e quella dello stato controparte.

        Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «zona economica esclusiva» aggiungere le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al comma 1-bis,».