Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.1277 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 02/03/21

IL RELATORE

        Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».