presentato il 02/03/2021 in III Affari Esteri del Senato da Marinella PACIFICO (Misto) e altri
testo emendamento del 02/03/21
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».