Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.1271 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 02/03/21

 Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

        1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".