presentato il 02/03/2021 in III Affari Esteri del Senato da Vito PETROCELLI (CAL-PC-Idv) e altri
testo emendamento del 02/03/21
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".