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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.1278 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 02/03/21

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1,  valutati in  179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".