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Articolo aggiuntivo n. 2.0.1 al ddl S.2077 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/02/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione della NADO Italia)

        1. NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency - WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con la legge 26 novembre 2007, n. 230.

        2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e a ogni altro organismo operante nel settore dello sport, svolgendo le seguenti funzioni:

            a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;

            b) cura, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;

            c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell'antidoping avvalendosi dell'istituto della medicina presso Sport e Salute S.p.A.;

            d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell'Agenzia Mondiale Antidoping.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le norme di organizzazione e funzionamento di NADO Italia, nonché le modalità di nomina del Presidente e il trasferimento del personale di Sport e Salute S.p.A. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento sono determinate le ulteriori competenze dell'ente, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive, svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all'estero dalla WADA.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, a decorrere dal 2021, attraverso il trasferimento in capo a Nado Italia dei fondi di cui all'articolo 30-bis, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinati al CONI».