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Proposta di modifica n. 5.2 al ddl S.2101 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Precluso

testo emendamento del 24/02/21

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        Â«5-bis. Ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per le professioni di geometra e perito industriale in edilizia, il diploma secondario superiore di "geometra", conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, è ritenuto equipollente al "diploma di istruzione tecnica" con indirizzo CAT - Costruzione Ambiente e Territorio - , ai sensi del D.P.R. n. 88/2010».