Proposta di modifica n. 12.161 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 22/02/21

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9.1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 119:
    1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
    2) il comma 3-bis è abrogato;
    3) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
    4) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    5) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
    6) al comma 8, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
    7) il comma 8-bis è abrogato.
   b) all'articolo 121, comma 1, alinea, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».

  9.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9.1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.