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Proposta di modifica n. 8.400 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 8.

versione corretta del 22/02/21

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione si applicano gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.