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Articolo aggiuntivo n. 3.02 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 22/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

  1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico-ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.