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Sub Emendamento n. 0.22.0200.22 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/02/21

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.