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Sub Emendamento n. 0.22.0200.47 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 17/02/21

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-ter. Con riferimento alle entrate degli enti territoriali, durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono prorogati di dodici mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2020, n. 212, i termini di decadenza e prescrizione relativi alla notifica degli atti di cui al comma 2, in scadenza nell'anno 2021. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica degli atti di cui al comma 2, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».