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Sub Emendamento n. 0.22.0200.30 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 17/02/21

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in tre rate nei tre mesi successivi al termine del periodo di sospensione.