Sub Emendamento n. 0.22.0200.39
al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 22.
presentato il 17/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Massimo BITONCI (Lega) e altri 17 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 17/02/21
All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione, con le seguenti: Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021;.