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Proposta di modifica n. 3.17 al ddl S.2066 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 10/02/21

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        Â«3-bis. La Struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce lo schema dati, la metadatazione, gli standard di modellizzazione e l'interoperabilità della piattaforma informativa nazionale sui vaccini di cui al comma 1. I dati gestiti dalla piattaforma sono pubblicati anche come dati grezzi non aggregati, in modalità open data e machine readable, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonché degli standard open data nazionali ed internazionali. I medesimi requisiti si applicano ai dati sul piano vaccinale, a quelli relativi alle stime delle potenziali quantità di dosi di vaccino per azienda produttrice, agli intervalli temporali di somministrazione e alle categorie di persone fruitrici, nonché ai dati relativi alle risorse professionali impiegate per la somministrazione dei vaccini.».