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Articolo aggiuntivo n. 5.0.9 al ddl S.2066 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 10/02/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti a supporto delle convenzioni urbanistiche)

        1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2-bis, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" e dopo le parole: "sono prorogati di novanta giorni" sono inserite le seguenti: "dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

                b) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: "2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione  del decreto-legge  14 gennaio 2021, n. 2, si intendono  validi  e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis"».