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Proposta di modifica n. 3.16 al ddl S.2066 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/02/21

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

        Â«Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i criteri di definizione degli standard tecnologici della piattaforma, nonché i criteri di sicurezza e di accessibilità dei dati, anche in forma disaggregata, da parte dei soggetti non istituzionali. Sono altresì definiti i criteri di anonimizzazione che permettono la pubblicazione dei dati in modalità open data e machine readable».