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Articolo aggiuntivo n. 22.0106 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga della sospensione dei termini e rateizzazione dei debiti tributari delle piccole e medie imprese)

  1. Per le imprese con fatturato annuo risultante dal bilancio d'esercizio 2019 fino a 3,2 milioni di euro, con un calo del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 30 per cento, rispetto al corrispondente periodo di imposta precedente, i termini dei versamenti delle entrate tributarie, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 1° marzo 2021, nonché i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, anche qualora siano già oggetto di piani di rateizzazione concessi dall'agente della riscossione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, sono sospesi fino al 31 ottobre 2021.
  2. I versamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1 possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021, o in dieci rate quadrimestrali costanti con scadenza 31 ottobre, 28 febbraio, 30 giugno di ogni anno a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2024.