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Articolo aggiuntivo n. 22.0102 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avere una durata massima pari alla durata della legislatura nel corso della quale sono stipulati»;

   b) all'articolo 21, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano altresì ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

   c) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) dai gruppi parlamentari e dai gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».