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Sub Emendamento n. 0.22.0100.6 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 03/02/21

  All'emendamento 22.0100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. sono inseriti i seguenti:

   8-bis. Per gli iscritti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ai redditi annuali non superiori a 10.000 euro derivanti dall'utilizzazione delle proprie opere, che costituiscono il loro unico mezzo di sostentamento, classificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota agevolata del 10 per cento.
   8-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.