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Sub Emendamento n. 0.22.0100.4 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 03/02/21

  All'emendamento 22.0100, apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, alinea, le parole: «il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituto dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni»:
  2) al comma 1, capoverso comma 8, premettere le seguenti parole: «a) il comma 8 è sostituito dal seguente:»
  3) al comma 1, dopo il punto 3 del capoverso comma 8, sono inserite le seguenti lettere:

   b) al comma 446, dopo le parole: «del Ministro» sono aggiunte le seguenti: «della salute, di concerto con il Ministro»;

   c) al comma 505 le parole: «del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie» sono sostituite dalle seguenti : «di cui 29,09 milioni sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 0,1 milioni di euro sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13 legge 10 marzo 2000, n. 62»;

   d) al comma 781, dopo le parole: «colpito il territorio della regione Sardegna» sono inserite le seguenti: «, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020»;

   e) al comma 782, le parole: «Con decreto del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «Con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero»;

   f) dopo il comma 906 è aggiunto il seguente:

  906-bis. Gli oneri derivanti dal comma 906 sono stimati in 55.000 euro per l'anno 2021 e in 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

   g) al comma 907, le parole: «eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 906, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «oneri di cui al comma 906-bis, si provvede, per euro 25.000 nell'anno 2021,»;

   h) al comma 954 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le contabilità speciali intestate ai comuni per la realizzazione degli interventi di ricostruzione sono chiuse e le relative giacenze sono trasferite ai bilanci dei medesimi comuni per essere vincolate al completamento dei predetti interventi secondo le ordinarie procedure di spesa».

  Conseguentemente, alla rubrica le parole: «comma 8» sostituire con le seguenti: «commi 8, 446, 505, 781, 782, 906, 907 e 954».