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Sub Emendamento n. 0.22.0100.2 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 03/02/21

  All'emendamento 22.0100, apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, alinea, le parole: «il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è sostituto dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni»;
  2) al comma 1, capoverso comma 8, premettere le seguenti parole: a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  3) al comma 1, dopo il numero 3) del capoverso comma 8, inserire le seguenti lettere:

   b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma, il primo periodo della lettera c), del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.»;

   c) il comma 886 è sostituito dal seguente: «886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale, di alta professionalità, pari a 30 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale avviene, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

   1) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dati e in analisi delle politiche pubbliche;

   2) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dati e in analisi delle politiche pubbliche.

  Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 1.198.406 per l'anno 2021 e di euro 1.438.087 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.»;

   d) il comma 854 è sostituito dal seguente: «854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.».

   e) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, fino ad un massimo di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tale fine all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero».

  4) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere da b) a e), pari a 1.704.455 per l'anno 2021 e a euro 1.282.799 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, alla rubrica le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 854, 884, 886, e 1050»