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Articolo aggiuntivo n. 20.020 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 20.
  • presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Lucia SCANU (Misto) e altri

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Portale unico per gli adempimenti delle attività ricettive imprenditoriali)

  1. Per l'anno 2021 al fine di favorire il rilancio del settore turistico, anche attraverso la promozione della realizzazione di collegamenti digitali delle strutture ricettive imprenditoriali finalizzati alla semplificazione e al potenziamento della loro attività gli obblighi e gli adempimenti fiscali degli alberghi e delle attività ricettive imprenditoriali compresi i bed and breakfast a partita iva, gli hotel e le attività extra alberghiere a partita iva incluse la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alle strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti in materia, attraverso la piattaforma digitale http://www.impresainungiorno.gov.it//.
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it (http://www.impresainungiorno.gov.it/).
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.