presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Riccardo ZUCCONI (FdI) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 20.015
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)
1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'Ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure devono sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione».