Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 20.09 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione, connesse allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)

  1. Alle fattispecie disciplinate dall'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
  2. Lo svolgimento degli incontri innanzi all'ufficiale di stato civile devono in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'incontro, l'ufficiale di stato civile comunica alle parti il giorno, l'ora e le modalità di collegamento. All'incontro viene dato atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le operazioni connesse all'incontro da remoto.
  3. La conferma dell'accordo consensuale, raggiunto dai coniugi e ricevuto dall'ufficiale di stato civile nel secondo incontro, produce i propri effetti dal quinto giorno successivo a quello dell'incontro stesso. Nei casi di errore o violenza di cui all'articolo 111 del codice civile, il coniuge, che intende revocare il proprio consenso, deve darne comunicazione motivata all'ufficiale di stato civile competente entro il predetto termine di 5 giorni dal secondo incontro.